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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

10 . Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endooculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11 . Le patenti di guida della categoria c, d, e non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12 . Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13 . Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Art. 323. (art. 119 cod. Str.) (requisiti uditivi)

1 . Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie a e b occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

2 . La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui allo articolo 119, comma due, del codice.

3 . Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie c, d, e occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

Art. 324. (art. 119 cod. Str.) (tempi di reazione)

1 . Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie c, d ed e e la patente speciale della categoria c occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

Art. 325. (art. 119 cod. Str.) (requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie a, b e c)

1 . Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie a e b:

A) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

B) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

C) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie a e b normali, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;

D) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

2 . Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie a e b normali.

3 . Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma uno devono essere tollerate ed efficaci.

4 . Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.

5 . I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma uno del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purchè tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

6 . Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale di categoria c, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente normale di categoria c.

Art. 326. (art. 119 cod. Str.) (requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie a, b e c)

1 . Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie a e b, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida normale della categoria a e b, purchè i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.

2 . Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale della categoria c occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.

3 . La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria a, b e c può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati.

4 . Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento della idoneità fisica.

Art. 327. (art. 119 cod. Str.) (requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie a, b e c)

1 . Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli

arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria a, b e c, purchè la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

2 . Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui allo articolo 119, comma decimo, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.

3 . L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

4 . L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

5 . Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria a per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.

6 . La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dallo articolo 126 del codice.

Art. 328. (art. 119 cod. Str.) (requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie a, b e c).

1 . Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie a, b e c, purchè i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.

Art. 329. (art. 119 cod. Str.) (patente speciale di categoria c)

1 . La patente speciale di categoria c abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 tonnellate.

2 . La commissione medica locale di cui allo articolo 119, comma quarto, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma primo.

3 . Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.

Art. 330. (art. 119 cod. Str.) (commissioni mediche locali)

1 . Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del ministro dei trasporti di concerto con il ministro della sanità su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione.

2 . Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.

3 . La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma secondo, del codice. Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma nono, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

4 . Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della m.c.t.c., nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.

5 . Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.

6 . La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7 . La commissione opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

8 . Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.

9 . Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e la archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

 

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